Art. 4.

      1. L'articolo 570 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 570. - (Violazione degli obblighi di assistenza familiare). - Chiunque, ab

 

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bandonando il domicilio domestico, si sottrae agli obblighi di assistenza, cura ed educazione dei figli minori o attua comportamenti che privano gli stessi della presenza dell'altra figura genitoriale è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. La medesima disposizione si applica a chiunque si sottragga agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge.
      Le pene di cui al primo comma si applicano congiuntamente a chi:

          1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;

          2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

      Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1) e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2) del secondo comma.
      Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.
      Il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ne ravvisi l'opportunità, può applicare, anche d'ufficio, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste, privilegiando, ove possibile, la prestazione di tali attività presso enti od organizzazioni di assistenza sociale, di volontariato o di promozione sociale. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In caso di violazione degli obblighi posti a carico del condannato ai sensi del presente comma, si applicano le disposizioni di cui

 

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all'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 274 del 2000».